La produzione biologica

Prodotti vegetali ottenuto con tecnica di produzione biologica

“La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato
sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la
salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme
rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.”

Questo il contenuto del considerando 1 del Reg. (UE) 2018/848 che disciplina la produzione biologica a livello comunitario.

La produzione biologica è un sistema di produzione agricolo, alternativo a quello convenzionale, che minimizza l’impatto sull’ambiente salvaguardando il territorio, dalla fase di coltivazione alla distribuzione dei prodotti biologici.

Fare agricoltura biologica significa adottare pratiche concepite per ridurre al minimo l’impatto dell’uomo sull’ambiente, ossia “sfruttare” le risorse naturali (acqua, suolo, ed aria) in un contesto di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo. Parliamo quindi un metodo di produzione sostenibile.

Le pratiche agricole per l’agricoltura biologica possono includere [7]:

  • un’ampia rotazione delle colture;
  • limitazioni molto rigorose quanto all’uso di pesticidi chimici e di fertilizzanti sintetici;
  • il divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati;
  • la scelta di specie vegetali e animali resistenti alle malattie e adattate alle condizioni locali;
  • l’allevamento di bestiame in pascoli liberi, in sistemi all’aria aperta e con mangime biologico.

ancora…

Siamo consapevoli dell’uso dei prodotti fitosanitari nell’agricoltura e nella silvicoltura per proteggere le colture e altre piante da parassiti e malattie. Hanno un ruolo importante perché aiutano a raggiungere gli obiettivi in materia di salute delle piante e sicurezza alimentare [9].

Inoltre, con l’impiego delle sostanze chimiche si riescono ad avere rese produttive idonee a garantire disponibilità di prodotti, a costi contenuti e, pertanto, alla portata di tutti i consumatori.

Tuttavia, un loro uso eccessivo o improprio può avere un impatto negativo sul suolo, sulle risorse idriche e sulla biodiversità agricola. Ciò può anche avere effetti negativi sulla salute delle piante, degli animali e delle persone [9].

Mentre nell’agricoltura convenzionale, con obiettivo la coltivazione intensiva, si impiegano prodotti chimici di sintesi, con la produzione biologica i raccolti si ottengono con un sistema più in equilibrio, con limitatissimi risvolti negativi per l’ambiente (es.: inquinamento delle falde acquifere, ecc.) e l’impoverimento della biodiversità [10].

L’agricoltura biologica ha impiegato tempo per affermarsi, addirittura, inizialmente, non era vista di buon occhio [10].

Infatti, i produttori si chiedevano come mai si proponeva loro di produrre in modo differente considerato che la domanda di prodotti era in aumento.

Nel tempo, in molte parti del mondo, si è dimostrata la possibilità di produrre senza impiego di prodotti chimici di sintesi, ricorrendo ad antiparassitari e concimi naturali e potenziando l’attività biologica del terreno e dell’ambiente [10].

In estrema sintesi l’Agricoltura biologica ha adottato tecniche che rispettano gli equilibri ecologici naturali: la difesa dagli insetti dannosi viene effettuata con l’impiego di insetti utili, l’utilizzo di sostanze di origine minerale e vegetale e animale e di piante resistenti; la fertilità del terreno viene mantenuta e potenziata con concimi naturali e pratiche agronomiche come il sovescio; la difesa dalle malerbe viene effettuata senza pesticidi, utilizzando tecniche meccaniche, agronomiche e fisiche [10].

Questo stato di cose ha determinato che l’agricoltura convenzionale non è più l’unico modo per ottenere le produzioni.

Il produrre biologico significa sempre più disponibilità di prodotti con un elevato valore di mercato, per di più garantito perché certificato secondo le norme del biologico.

Un po’ di storia

Reg. (CEE) 2092/1991

La prima norma riguardante il biologico è stato il Reg. (CEE) 2092/1991 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari. In estrema sintesi, la norma ha disciplinato i prodotti agricoli escludendo l’olio, il vino e la zootecnia.

In merito proprio a quest’ultimo aspetto, con il Reg. (CE) 1804/1999 del 19 luglio 1999 è stato completato il regolamento (CEE) n. 2092/91 per le produzioni animali.

Il Reg. (CEE) 2092/1991 si è applicato ai prodotti agricoli vegetali trasformati e non trasformati per i quali sono indicate le possibili azioni riguardanti le concimazioni ed il controllo dei parassiti.

Per la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si è fatto ricorso ad un complesso di misure:

— scelta di specie e varietà adeguate;
— programma di rotazione appropriato;
— coltivazione meccanica;
— protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (es.: siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);
— eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.

Soltanto in caso di pericolo immediato che minacciava le colture si potevano utilizzare i prodotti specifici riportati dalla norma nell’all. II (contiene un elenco di sostanze ad azione fungicida ed insetticida).

Etichettatura

Per i prodotti biologici è stato previsto una specifica etichettatura.

Inoltre, il regolamento prevedeva l’etichettatura dei prodotti biologici e le norme per la promozione e la pubblicità del prodotto biologico per non indurre in errore il consumatore.

Figura 1: Reg.(CEE) 2092/1991 all. V, parte B, logo comunitario

L’etichettatura è garanzia di un prodotto ottenuto seguendo i principi della produzione biologica. Si riporta l’origine delle materie prime agricole utilizzate nel prodotto e utilizzato un logo ufficiale per identificare il prodotto come biologico. Il logo, che deve essere apposto sull’etichetta dei prodotti biologici, si può usare a seguito della certificazione biologica rilasciata da un organismo preposto.

Il logo fornisce un’identità visiva coerente con i prodotti biologici dell’Unione europea. Ciò rende più facile per i consumatori identificare i prodotti biologici e aiuta gli agricoltori a commercializzarli in tutta l’UE [9].

Il logo è obbligatorio per la maggior parte dei prodotti biologici e deve essere esposto secondo una serie di norme specifiche al fine di [11]:

  • evitare la confusione dei consumatori;
  • contribuire a mantenere la fiducia nei prodotti alimentari biologici;
  • sostenere le autorità nei loro regimi di ispezione.
Controllo

Altro aspetto importante è il sistema di controllo istituito (art. 8 e 9). E’ gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali deve essere soggetto l’Operatore, ossia la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti.

Gli Operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti biologici ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti devono:
a) notificare tale attività all’autorità competente dello Stato membro in cui l’attività è esercitata.
b) assoggettare la loro azienda al sistema di controllo previsti nell’art.9 del Reg. (CEE) 2092/1991.

L’organismo o l’autorità di controllo effettuano almeno una volta all’anno un controllo fisico completo di tutti gli Operatori.

L’organismo o l’autorità di controllo può prelevare campioni per la ricerca di prodotti non autorizzati … o per individuare tecniche di produzione non conformi alle indicazioni del Reg. (CEE) 2092/1991.

Inoltre, possono essere prelevati e analizzati campioni per scoprire eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati. Tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l’utilizzazione di prodotti non autorizzati.

Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell’unità sottoposta al controllo o dal suo rappresentante.

Reg. (CEE) 2078/1992

Successivamente è stato emanato il Reg. (CEE) 2078/1992 del 30 giugno 1992 relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale. Tale regolamento ha previsto per gli agricoltori che producono biologico aiuti appropriati. Infatti, gli agricoltori possono svolgere un ruolo decisivo, per l’intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela dell’ambiente e delle risorse naturali.

Lo scopo dell’istituzione di un “regime di aiuti” è stato voluto per incentivare la riduzione dell’uso di concimi e
fitofarmaci per contribuire a limitare i rischi dell’inquinamento di origine agricola ed a favorire produzioni meno intensive.

Reg. (CE) 834/2007

Dopo 15 anni dall’emanazione dei citati regolamenti, l’Unione Europea ha voluto migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all’agricoltura biologica e le disposizioni in materia di importazioni e di controlli. In una logica di miglioramento, è stato deciso di esplicitare maggiormente:

  • gli obiettivi: sostenibilità e la qualità della produzione agricola;
  • i principi: metodi di produzione specifici, l’impiego delle risorse naturali e la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica;
  • le norme applicabili alla produzione biologica,

in modo da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione biologica [12].

Per questo è stato deciso un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alla produzione vegetale, animale e di acquacoltura comprendente norme relative alla raccolta di vegetali selvatici e di alghe marine selvatiche, norme sulla conversione e norme sulla produzione di alimenti, vino compreso, e mangimi.

Tali premesse hanno condotto al Reg. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici ed ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91.

La norma ha fornito la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, ha assicurato l’efficace funzionamento del mercato interno, garantendo una concorrenza leale, assicurando la fiducia dei consumatori e la tutela dei loro interessi.

Il regolamento si applicava a qualsiasi Operatore che esercitava l’attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative:

i) ai prodotti agricoli vivi o non trasformati;
ii) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti.

Il regolamento ha definito obiettivi, principi generali e specifici [12].

Esso ha stabilito obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme concernenti:
a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici, nonché il loro controllo;
b) l’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità.

ancora…

Gli obiettivi generali comprendevano la sostenibilità (agricoltura che rispetti i sistemi e i cicli naturali…, … alto livello di diversità biologica…), e produzione di alta qualità con un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli, ottenuti con procedimenti che non danneggiavano l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali, e che rispondessero alle esigenze dei consumatori.

I principi generali riguardavano i metodi di produzione specifici, l’impiego delle risorse naturali e la limitazione rigorosa dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica. Inoltre, il regolamento ha definito anche principi specifici applicabili all’agricoltura biologica quali:

  • … mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità..;
  • … minimizzare l’impiego di risorse non rinnovabili…;
  • … riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale….

Le norme generali di produzione biologica hanno definito gli organismi geneticamente modificati (OGM), e i prodotti derivati od ottenuti da OGM, incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici.

È stato altresì vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento degli alimenti.

Le norme generali di produzione agricola prevedevano che le aziende che intendessero portare avanti sia la produzione agricola biologica che quella convenzionale dovevano garantire che le unità (terreni) per questi due tipi di agricoltura fossero separati.

La produzione vegetale biologica doveva rispettare una serie di norme riguardanti [12]:

  • i trattamenti del suolo, che dovevano rispettarne la vita e la fertilità naturale;
  • la prevenzione dei danni alle piante, che doveva essere basata su metodi naturali, con la possibilità di ricorrere a un numero limitato di prodotti fitosanitari autorizzati dalla Commissione Europea (art. 16 del regolamento);
  • le sementi e i materiali di propagazione vegetativa, dovevano essere prodotti secondo il metodo biologico;
  • i prodotti per la pulizia, che dovevano essere autorizzati dalla Commissione.

La Commissione ha autorizzato l’impiego di un numero limitato di prodotti e di sostanze nell’agricoltura biologica. Si trattava anche di prodotti fitosanitari o di prodotti destinati alla pulizia degli impianti utilizzati per la produzione vegetale. Inoltre, la Commissione poteva fissare le condizioni e i limiti per l’utilizzo di tali prodotti [12].

Etichettatura

L’etichettatura di un prodotto biologico deve essere facilmente visibile sull’imballaggio e contenere un riferimento all’organismo di controllo che certifica il prodotto.

Si considera che un prodotto riporti termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini (bio, eco) che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal Reg. UE 834/2007 (art. 23).

Nei seguenti considerando del regolamento citato troviamo:

  • 24: “Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio il logo UE per tutti i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità. Si dovrebbe altresì poter utilizzare il logo UE su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preconfezionati ottenuti nella Comunità o per i prodotti biologici importati da paesi terzi”.
  • 25: “Si ritiene tuttavia opportuno limitare l’utilizzazione del logo UE ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici, in modo da non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto. Pertanto non se ne dovrebbe consentire l’utilizzazione nell’etichettatura di prodotti in conversione o di alimenti trasformati in cui meno del 95 % degli ingredienti di origine agricola siano biologici”.
  • 27: “ogniqualvolta sia utilizzato il logo UE i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto”
Figura 2: Logo biologico UE

Dal 1o luglio 2010, l’utilizzo del logo dell’Unione sui prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica è diventato obbligatorio, insieme all’indicazione del luogo di provenienza delle materie prime che compongono il prodotto. Tale indicazione doveva figurare nello stesso campo visivo del logo dell’Unione [12].

Posto sull’etichetta, il logo indica che il prodotto contiene almeno il 95% di ingredienti biologici e che inoltre rispettano condizioni rigorose per il restante 5%.

Individuato attraverso uno specifico concorso, il logo (figura 2) consiste in una foglia stilizzata su sfondo verde la cui sagoma è formata da 12 stelle bianche.

Il marchio per un prodotto biologico viene rilasciato da un organismo di controllo autorizzato.

In Italia, l’ente di controllo riceve l’autorizzazione dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste.

Pertanto, sull’etichetta il lettore troverà il logo Europeo di certificazione biologica, il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo e l’origine delle materie prime.

Controllo

Tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici dovevano essere soggette ad un sistema di controllo istituito e gestito in conformità delle disposizioni del Reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali (tale regolamento è stato sostituito dal Reg. 625/2017). Questo serve per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità dei requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario relativo alla produzione biologica.

Il controllo consente di garantire la tracciabilità degli alimenti in conformità di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 178/2002 [12].

La natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni [12].

Prodotti Fitosanitari

Con riferimento all’art. 16, un elenco ristretto di prodotti fitosanitari possono essere impiegati nella produzione biologica. Trattasi di sostanze:

  • essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei vegetali o pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci;
  • se non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e non sono identici alla loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura.

Inoltre, per i prodotti fitosanitari possono essere stabilite le condizioni e i limiti riguardanti i prodotti agricoli con cui possono essere trattati, le modalità di applicazione, il dosaggio, i tempi limite di applicazione e il contatto con i prodotti agricoli e, se necessario, si può decidere in merito al ritiro di tali prodotti e delle sostanze.

Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome, le ASL ed i laboratori preposti a controlli ufficiali effettuano attività di controllo sui prodotti di origine biologica in conformità ai programmi nazionali e coordinati comunitari.

Reg. (UE) 2018/848

Il Reg. (UE) 2018/848 ha abrogato il datato Reg. (UE) 834/2007.

La Commissione ha adottato tale decisione dopo un riesame del quadro giuridico che disciplinava la produzione biologica. Considerata l’evoluzione del settore, è stata valutata la necessità di un miglioramento normativo per rispondere alle grandi aspettative dei consumatori e garantire ai destinatari una sufficiente chiarezza.

A tale proposito il 30 maggio 2018 è stato emanato il Reg. (UE) 2018/848 che:

  • fissa i principi della produzione biologica. Tra questi segnaliamo:
    • mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali … e l’equilibrio tra di essi;
    • preservare elementi del paesaggio naturale;
    • assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali;
    • produrre un’ampia varietà di prodotti di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori;
    • garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
    • limitare l’uso di fattori di produzione esterni;
    • progettare e gestire i processi biologici usando metodi basati sulla valutazione del rischio e l’uso di misure cautelative e preventive;
  • stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità;
  • nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal Reg. (UE) 2017/625 poichè la produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Obiettivi del regolamento sono, per l’appunto, quelli di rivedere e rafforzare le regole riguardanti:

  • i sistemi di controllo;
  • i regimi di scambio;
  • le norme di produzione;

per la produzione biologica e per l’etichettature. Per questo il Reg. (UE) 2018/848 tende a:

  • creare condizioni di parità per gli operatori del settore;
  • armonizzare e semplificare la normativa;
  • aumentare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici e nel logo UE riservato alla produzione biologica.

Per effetto della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, con il il Reg. (UE) 2020/1693 è stata rinviata di un anno la data di decorrenza dell’applicazione. E’ entrato in vigore dal 1o gennaio 2022.

Controlli

Oltre ai controlli generali previsti lungo la filiera agroalimentare previsti dal Reg. (UE) 2017/625, si aggiungono controlli specifici per le aziende con produzione biologica.

Il sistema di controllo viene rafforzato attraverso misure precauzionali più stringenti e controlli della catena della fornitura più robusti e basati su valutazioni di rischio [13].

In linea di principio, una volta l’anno vengono eseguiti i controlli in loco sugli operatori. Tuttavia, tale periodo può essere esteso fino a due anni nei casi in cui i controlli precedenti non hanno mostrato nessuna non conformità nei tre anni precedenti e gli operatori interessati presentano un basso rischio di non conformità [13].

Reg. (UE) 2021/1165

Sono stati emessi svariati atti giuridici per dare esecuzione al Reg. (UE) 2018/848. Tra questi il Reg. (UE) 2021/1165, emanato il 15 luglio 2021, ha autorizzato l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e ne ha stabilito i relativi elenchi. Successivamente è stato corretto e modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/121.

In particolare, all’art. 1 del Reg. (UE) 2021/1165 si legge:

Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2018/848, soltanto le sostanze attive elencate nell’all. I del … regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari:

  1. siano stati autorizzati a norma del Reg. (CE) n. 1107/2009;
  2. siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri;
  3. siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.”
ancora …

La difesa dalle avversità in agricoltura biologica si basa sulla adozione di misure preventive e sull’impiego di mezzi di difesa diretta autorizzati dalla normativa. L’approccio ha lo scopo di favorire una reazione delle colture agli attacchi di parassiti ed erbe infestanti. Il tutto deve attuarsi nel rispetto dei principi su cui si fonda l’agricoltura biologica.

Inoltre, aspetto non secondario, in agricoltura biologica l’uso di prodotti fitosanitari dovrebbe essere fortemente limitato.

Per moderare i danni alle culture derivanti da organismi nocivi si dovrebbero preferire tecniche agronomiche che non comportino l’uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio la rotazione delle colture.

La presenza di organismi nocivi ed erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato.

L’uso, nella produzione biologica, di taluni prodotti o sostanze quali:

  • sostanze attive destinate a essere usate in prodotti fitosanitari,
  • concimi;
  • ammendanti;
  • prodotti per la pulizia e la disinfezione;

dovrebbe essere limitato al minimo e assoggettato alle condizioni specifiche previste dal Reg. (UE) 2018/848.

Nel 2023 è stato emanato il Reg. (UE) 2023/2229 che ha modificato e rettificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 autorizzando l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilendone i relativi elenchi.

Reg. (UE) 2018/848, art. 9

L’uso nella produzione biologica dei … prodotti e sostanze di cui all’art. 2, par. 3, del Reg. (CE) n. 1107/2009 è consentito, a condizione che essi siano autorizzati ai sensi di tale regolamento:

  1. fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari;
  2. coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari.

Reg. (UE) 2018/848 art. 24

La Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

  1. come sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari;
  2. come concimi, ammendanti e nutrienti;  
  3. ….

I prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica sono elencati nell’All. I del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165. Le sostanze elencate nell’allegato possono essere contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica a condizione che tali prodotti siano autorizzati a norma del Reg. (CE)1107/2009.

Tali prodotti fitosanitari sono utilizzati in conformità delle condizioni di cui all’allegato del Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 e in conformità delle condizioni specificate nelle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in cui i prodotti sono utilizzati.

Conformemente all’all. II, parte I, punto 1.10.2[1], del Reg. (UE) 2018/848, le sostanze possono essere utilizzate solo se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui alla parte I, punto 1.10.1[2], in particolare tramite l’impiego di agenti di controllo biologico come insetti utili, acari e nematodi, conformi alle disposizioni del Reg. (UE) n. 1143/2014[3].

Nell’all. I del Reg. (UE) 2021/1165 sono indicate le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso nella produzione biologica di cui all’art. 24, par. 1, lettera a), del Reg. (UE) 2018/848.

Le sostanze si dividono nelle sottocategorie elencate di seguito:

Sostanze di base

Le sostanze di base elencate nell’allegato, parte C, del Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 e di origine vegetale o animale e basate su alimenti secondo la definizione di cui all’art. 2 del Reg. (CE) n. 178/2002 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica.

Tali sostanze di base sono contrassegnate con un asterisco nella relativa tabella riportata nell’All. I del Reg. (UE) 2021/1165.

Si fa riferimento a:

“Equisetum arvense L.*, Chitosano cloridrato*, Saccarosio*, Aceto*, Lecitine*, Salix spp. cortex*, Fruttosio*, Siero di latte*, Olio di girasole*, Urtica spp. (estratto di Urtica dioica) (estratto di Urtica urens)*, Birra*, Polvere di semi di senape*, Olio di cipolla*, Latte vaccino*, Estratto di bulbo di Allium cepa* L., Altre sostanze di base di origine vegetale o animale e basate su alimenti*.”

Sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione e tenendo conto di eventuali ulteriori restrizioni indicate nell’ultima colonna della tabella seguente. Altre sostanze di base elencate nell’allegato, parte C, del Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica solo qualora siano elencate nella tabella riportata nell’All. I del Reg. (UE) 2021/1165. Tali sostanze di base sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella colonna di destra della tabella nell’All. I del Reg. (UE) 2021/1165. Le sostanze di base non devono essere utilizzate come erbicidi.

Sostanze attive a basso rischio

Le sostanze attive a basso rischio, diverse dai microrganismi, elencate nell’allegato, parte D, del Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica qualora siano elencate nella relativa tabella dell’All. I del Reg. (UE) 2021/1165 o in altre parti dell’All. I.

Tali sostanze attive a basso rischio sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al Reg. (CE) n. 1107/2009 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell’ultima colonna della relativa tabella dell’All. I del Reg. (UE) 2021/1165.

Microrganismi

Tutti i microrganismi elencati nell’allegato, parti A, B e D, del Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che non provengano da OGM e soltanto se utilizzati in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione.

I microrganismi, compresi i virus, sono agenti di controllo biologico considerati sostanze attive dal Reg. (CE) n. 1107/2009.

Sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti

Le sostanze attive approvate a norma del Reg. (CE) n. 1107/2009 ed elencate nella relativa tabella riportata nell’All. I del Reg. 2021/1165 possono essere usate come prodotti fitosanitari nella produzione biologica soltanto se utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al Reg. (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella tabella riportata nell’All. I del Reg. 2021/1165.

Tra le sostanze attive inserite nell’allegato si segnalano:

  • Spinosad
  • Azadiractina (estratto di margosa)
  • Piretrine estratti vegetali
  • Zolfo
  • Idrossido di rame
  • Ossicloruro di rame
  • Ossido di rame
  • Deltametrina
  • Lambda cialotrina

L’elenco delle sostanze autorizzate in agricoltura biologica è reperibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna, Agricoltura caccia e pesca, Fitosanitario e difesa delle produzioni, Difesa in agricoltura biologica, al link: Lista prodotti fitosanitari autorizzati in produzione biologica (IBMA Italia)[4]    

Come riportato sul sito web di IBMA Italia tale “lista nasce grazie alla stretta collaborazione tra IBMA Italia e BDF Srl, società specializzata nella gestione delle banche dati dei mezzi tecnici in agricoltura, e include tutti i prodotti attualmente autorizzati o in phase out”.

Per saperne di più

  • Unione Europea, https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming_it
  • EURL, https://www.eurl-pesticides.eu/
  • Ministero della Salute, https://www.salute.gov.it/portale/home.html
  • Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Prodotti biologici, https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
  • Regione Emilia Romagna, https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/difesa-in-agricoltura-biologica
  • AIAB, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, https://aiab.it/il-bio/
  • Sinab, Sistema d’Informazione nazionale agricoltura biologica, il biologico italiano, https://www.sinab.it/

Norme

  1. Reg. (CE) 1107/2009 del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
  2. Reg. (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
  3. Reg. (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007;
  4. Reg. (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
  5. Reg. di esecuzione (UE) 540/2011 del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del Reg. (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate;
  6. Reg. (CE) 396/2005 del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
  7. DPR 290/2001 del 23.04.2001 – Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997). Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165, S.O.;
  8. DPR 55/2012 del 28.02.2012 – Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  9. D. Lgs. 150/2012 del 14 agosto 2012 – Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171), Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012;

Bibliografia

[1] Banca dati Banca dati UE sui pesticidi, sito web: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances

[2] Ministero della Salute, sito web: https://www.fitosanitari.salute.gov.it/

[3] Regione Emilia-Romagna – Agricoltura, caccia e pesca, sito web: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/difesa-in-agricoltura-biologica

[4] Ibmaitalia, sito web: https://www.ibmaitalia.it/

[5] BDF Srl – Banca dati agrofarmaci , https://www.bdfsrl.it/

[6] AIAB, Associazione Italiana Agricoltori Biologici, https://aiab.it/il-bio/

[7] Consiglio Europeo, Consiglio dell’Unione Europea, Agricoltura biologica, sito web: https://www.consilium.europa.eu/it/policies/organic-farming/

[8] Commissione Europea, Il logo biologico, https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_it

[9] Commissione Europea, Agriculture and rural development, Pesticidi e protezione fitosanitaria, https://agriculture.ec.europa.eu/sustainability/environmental-sustainability/low-input-farming/pesticides_it

[10] Università di Pisa, Tesi di Master, L’Agricoltura biologica tra acume ed incertezza, Relatore: Prof. Maurizio Vernassa, Candidato: Dott. Ludovico Formentini, Anno Accademico 2007-2008

[11] Commissione Europea, Agriculture and rural development, Il logo biologico, https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_it

[12] EUR-Lex home, Sintesi della legislazione dell’UE, Produzione e etichettatura dei prodotti biologici (fino al 2021), https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/production-and-labelling-of-organic-products-until-2021.html

[13] EUR-Lex home, Sintesi della legislazione dell’UE, Norme dell’Unione europea sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici (dal 2022), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:4353956

Note numerate

[1] 1.10.2 Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.10.1 o in caso sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l’uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti.

[2] 1.10.1 La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:

— i nemici naturali,

— la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,

— la rotazione delle colture,

— le tecniche di coltivazione, come la bio-fumigazione, i metodi meccanici e fisici, e

— i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm).

[3] Inserimento in elenco ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza:

  • parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009,
  • parte B sostanze attive approvate ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009,
  • parte C sostanze di base,
  • parte D sostanze attive a basso rischio,
  • parte E sostanze candidate alla sostituzione.

[4] Ibmaitalia: Associazione italiana delle aziende che operano nell’industria della bioprotezione. IBMA Italia ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo dei mezzi tecnici per la bioprotezione in agricoltura biologica e integrata.

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Autore: Marco Morelli

Data di pubblicazione: 24 luglio 2024