Il Laboratorio di prova e le misure

Analisi dei dati

Ogni giorno, un Laboratorio di prova genera numerose misurazioni. Queste riguardano i risultati delle prove e i controlli di qualità, sia interni che esterni al Laboratorio.

Per svolgere efficacemente l’attività analitica, il Laboratorio deve adottare metodi di prova adeguati (consulta l’articolo: Metodo di prova per l’analisi dei residui dei pesticidi) e avvalersi di personale qualificato, formato e competente per garantirne la corretta esecuzione. Questo processo deve essere integrato da:

  • registrazione dei dati;
  • controllo e verifica dei calcoli;
  • individuazione del risultato di una prova (X);
  • valutazione dell’incertezza di misura (U’) e strategie per gestirla efficacemente;
  • presentazione dei risultati.

Questi e altri aspetti non menzionati per semplicità, fanno parte di una routine operativa, insieme alle registrazioni che il Laboratorio di prova utilizza, specialmente se accreditato.

Registrazione dei dati e calcoli

Il Laboratorio di prova, soprattutto se accreditato, è tenuto a conservare le registrazioni tecniche delle prove effettuate per un periodo stabilito nei documenti di qualità. Questo deve avvenire in modo sicuro, per un tempo sufficiente a soddisfare le esigenze del Cliente e le prescrizioni normative.

Com’è noto, queste registrazioni coprono tutte le attività del laboratorio di prova che conducono al risultato analitico. Sono inclusi: fogli di lavoro, tracciati strumentali, calcoli eseguiti per ottenere il risultato, tarature e controlli degli strumenti e apparecchiature, modalità di preparazione dei materiali di riferimento, controllo della catena del freddo e il personale coinvolto, giusto per citare gli aspetti più rilevanti.

Inoltre, secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, il Laboratorio di prova deve strutturare un’organizzazione interna in grado di identificare i fattori che potrebbero influire sul risultato della misurazione e sulla relativa incertezza. Questo permette, se necessario, di ripetere le attività nelle condizioni più simili a quelle originali.

Controllo e verifica dei calcoli

Spesso, il risultato di una analisi condotta da un Laboratorio di prova deriva da calcoli specifici, più o meno complessi. Questi calcoli possono essere eseguiti manualmente, utilizzando una calcolatrice o un foglio di calcolo.

Se si utilizza un foglio di calcolo, è necessario validarlo prima dell’uso per assicurare la coerenza delle operazioni configurate e confermare la correttezza del risultato analitico ottenuto. L’iter di validazione deve essere: datato e codificato per un’identificazione chiara ed univoca, registrato e conservato con cura.

È possibile utilizzare applicazioni specifiche, fornite insieme agli strumenti di misura, che grazie ad algoritmi dedicati generano il risultato numerico, spesso corrispondente al dato di interesse.

Individuazione del risultato di una prova

Per ottenere il risultato desiderato, ovvero il valore più probabile, il Laboratorio specifica il metodo di prova, gli strumenti e le apparecchiature da utilizzare.

In questa fase, se la determinazione per ottenere il risultato analitico viene ripetuta più volte, il Laboratorio di prova dovrebbe specificare anche il criterio per scegliere il valore ritenuto più probabile, da includere nel foglio di lavoro e successivamente nel rapporto di prova.

Esistono normative specifiche che includono indicazioni dettagliate sulla presentazione dei risultati. È fondamentale rispettarle (es.: Reg. (CE) N. 333/2007, ecc.). Nel punto D.1.1 di questo regolamento, riguardo all’espressione dei risultati, si afferma: “I risultati devono essere espressi nelle stesse unità e con il medesimo numero di cifre significative previsti per i tenori massimi indicati nel Reg. (CE) n. 1881/2006“.

Il Regolamento 333/2007 è stato aggiornato dal Regolamento 836/2011. Dal 24 maggio 2023, il Regolamento 1881/2006 è stato sostituito dal Regolamento 2023/915.

Il risultato di una prova, indicato con “X”, è accompagnato dall’incertezza di misura U’, un parametro che il Laboratorio di prova deve quantificare, controllare nel tempo e rendere disponibile per l’applicazione.

In precedenti articoli,

è stato affermato che l’incertezza di misura rappresenta l’intervallo, determinato con un livello di confidenza solitamente del 95%, entro il quale si trova il “valore vero”. Questo valore rimane sconosciuto e i risultati delle misurazioni si distribuiscono casualmente attorno alla migliore stima del “valore vero”.

Nel documento di cui al p.to [14] della bibliografia si riporta:

"Si può affermare quindi che, sopra ogni ragionevole dubbio, il “valore vero” della caratteristica d’interesse è compreso all’interno dell’intervallo definito dall’incertezza associata al risultato di misura".

continua

Il risultato analitico riportato nel rapporto di prova include solo cifre significative. Le cifre non significative vengono eliminate tramite arrotondamento.

In generale, i valori numerici ottenuti dalle prove non dovrebbero essere espressi con un eccesso di cifre significative. Tuttavia, in alcuni casi, soprattutto per i calcoli relativi alle misure indirette, ciò potrebbe essere necessario.

Nel documento citato al punto [12] della bibliografia, si consiglia di evitare l’arrotondamento dei calcoli intermedi, poiché ciò potrebbe causare errori nei risultati finali.

Tabella 1: valore misurato e cifre significative

Le cifre significative comprendono i numeri conosciuti con certezza, a cui si aggiunge il primo numero incerto ossia che risente della precisione di misura.

In tabella 1 riportiamo alcuni esempi di valori ottenuti dal Laboratorio di prova, con il numero delle cifre significative e decimali.

Quante cifre significative ?

Per rispondere adeguatamente alla domanda, il Laboratorio di prova si avvale degli atti normativi pertinenti.

Per il monitoraggio dei residui di pesticidi negli alimenti di origine vegetale, il documento menzionato al punto [5] della bibliografia, nel paragrafo E6, fornisce indicazioni sui risultati finali nel caso in cui il valore sia:

  • ≥ RL(*) e <10 mg/kg: due cifre significative; (es.: RL 0.01 mg/kg; valore ottenuto dalla misura; 0.28335, con l’arrotondamento diventa: 0.28 ± 0.14 mg/kg (per effetto del Sante 11312/2021 paragrafi E12, E14);
    • con RL(*) <10 mg/kg: una cifra significativa; (es: 0.01 mg/kg);
    • con RL(*) ≥10 mg/kg: due cifre significative; (es.: 12 mg/kg);
  • ≥10 mg/kg: tre cifre significative. (es.: valore ottenuto dalla misura: 10.4818 mg/kg, con l’arrotondamento diventa: 10.5, il risultato sul rapporto di prova sarà: 10.5 ± 5.3 mg/kg (per effetto del Sante 11312/2021 paragrafi E12, E14);

L’arrotondamento a cifre significative deve essere effettuato dopo il calcolo del risultato.

In questo contesto, quando per ottenere il risultato sono necessarie operazioni come moltiplicazioni, divisioni o estrazioni di radice, il numero finale non deve avere più cifre significative del numero con il minor numero di cifre significative tra quelli utilizzati nelle operazioni.

In caso di operazioni di addizione o sottrazione, il risultato deve avere lo stesso numero di cifre decimali del numero con il minor numero di cifre decimali tra quelli coinvolti.

Per maggiori informazioni consultare gli esempi riportati nel documento di cui al p.to [2] della bibliografia.

E’ importante sottolineare che il documento Sante 11312/2021 è complementare e parte integrante dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

ancora …

Nel documento citato al punto [7] della bibliografia, nel paragrafo 7.6, si affronta il tema delle cifre significative in relazione all’incertezza di misura e al risultato analitico. È indicato quanto segue:

"Il numero di cifre decimali in un'incertezza riportata dovrebbe sempre riflettere la capacità di misurazione pratica. In vista del processo di valutazione delle incertezze, è raramente giustificato riportare più di due cifre significative. Spesso è appropriata una sola cifra significativa. Analogamente, il valore numerico del risultato dovrebbe essere arrotondato in modo che l'ultima cifra decimale corrisponda all'ultima cifra dell'incertezza. Le normali regole di arrotondamento possono essere applicate in entrambi i casi." 

Inoltre, il paragrafo è completato dall’esempio seguente:

"Se si ottiene un risultato di 123,456 unità e dalla valutazione è risultata un'incertezza di 2,27 unità, l'uso di due cifre decimali significative darebbe i valori arrotondati 123,5 ± 2,3 unità."

Nel documento JCGM 100:2008 (p.to [8] della bibliografia) nel paragrafo 7.2.6 si riscontra che i valori numerici di incertezza composta uc(x) ed estesa U’, della stima X (misurando) non dovrebbero essere indicati con un numero eccessivo di cifre. E’ sufficiente rappresentare i valori di uc(X) e U’ con al massimo due cifre significative.

Nell’ILAC-P14:09/2020 (p.to [9] della bibliografia), paragrafo 5.3, si indica che il:

"valore dell'incertezza estesa U' deve essere indicato con un massimo di due cifre significative. Laddove il risultato della misurazione sia stato arrotondato, tale arrotondamento deve essere applicato quando tutti i calcoli sono stati completati; i valori risultanti possono quindi essere arrotondati per la presentazione del risultato."

Arrotondamento

Per il processo di arrotondamento, abbiamo esaminato il documento indicato al punto 12 della bibliografia. Questo documento tratta delle migliori pratiche di laboratorio per l’arrotondamento delle incertezze estese e dei valori di taratura. Nei paragrafi precedenti già è stato riportato di non arrotondare i valori intermedi.

L’azione di arrotondamento si raggiunge per fasi:

  • Identificare le prime due cifre significative nell’incertezza estesa.
    • Ci si muove da sinistra verso destra, il primo numero diverso da zero è considerato la prima cifra significativa;
    • Gli zeri, che seguono una virgola decimale, quando ci sono solo zeri, non sono considerati cifre significative;
  • Arrotondare l’incertezza estesa seguendo il metodi: A, B o C successivi;
  • Arrotondare il risultato della misurazione almeno con lo stesso numero di cifre decimali della cifra meno significativa dell’incertezza;
  • Il risultato e l’incertezza sono espressi nelle stesse unità;
  • Il risultato della misurazione e l’incertezza sono arrotondati allo stesso livello di significatività.

Metodi di arrotondamento

Di seguito sono elencati i tre metodi di arrotondamento che il Laboratorio di prova può adottare, specificandoli in un documento interno dedicato (es.: un’istruzione operativa).

Tabella 2: criteri da seguire
Metodo A

Si segue quanto indicato nella tabella 2, intervenendo sulla cifra successiva a quella da mantenere se corrisponde a quanto riportato nella colonna “Caso”.

Con 2CS si indicano le due cifre significative.

Metodo B

Segui le operazioni di arrotondamento utilizzate nei software per fogli di calcolo come Microsoft Excel (ME) e i passaggi di arrotondamento indicati sopra.

Supponendo di utilizzare ME e di collocare un valore numerico in una cella C3 di un foglio di calcolo (es.: 1,531), la funzioni di arrotonda è la seguente:

=arrotonda(C3;0)

oppure inserendo l’indicazione di 0 cifre decimali in D3, come si può vedere dalla tabella 3, la formula diventa:

=arrotonda(C3;D3)

che fornisce come risultato 2 collocato in E3.

Analogamente per le cifre decimali da 1 a 3 (vedi righe 4, 5 e 6 della tabella 3).

Tabella 3: Impiego di ME – Formula di arrotondamento e cifre decimali

Non bisogna confondere le cifre significative con le cifre decimali utilizzate da ME.

Dal confronto con il metodo A precedente, nel caso 2 della tabella 3, si evidenzia che il risultato arrotondato presenta due cifre significative e una sola cifra decimale.

Proseguendo con ulteriori esempi utilizzando il metodo ME, con l’intenzione di arrotondare a due cifre significative, emergono eventuali e giustificate differenze rispetto al metodo A.

Tabella 4: Impiego di ME – esempi applicativi a due cifre significative
Metodo C

Arrotondare le incertezze al valore superiore successivo quando ci sono cifre oltre la seconda cifra significativa offre un approccio più conservativo.

Facciamo alcuni esempi tratti dal documento di cui al p.to 12 della bibliografia ed applichiamo i tre metodi di arrotondamento (A, B e C) proposti.

Esempi

Si raccolgono nella tabella 5 seguente alcuni esempi.

Tabella 5: esempi applicativi dei metodi A, B e C di arrotondamento.

Ogni misura X (colonna: Risultato) è accompagnata dalla sua incertezza estesa U’. Si devono adottare arrotondamenti a 2 cifre significative.

Da notare che l’incertezza U’ar.2CS e la correzione del risultato Xar.2CS esprimono lo stesso numero di cifre decimali.

Nell’esempio 3, in U’ ar.2CS lo zero è una cifra significativa poiché segue un numero diverso da zero. Per il metodo C l’arrotondamento di U’ ar.2CS è conseguenza del fatto che qualsiasi valore dopo lo 0 in 2,0 causerà l’arrotondamento a 2,1.

L’incertezza riportata all’esempio 4 è un valore elevato, convertiamo prima entrambi i valori nell’unità di misura più grande riportata comunemente (ovvero, rispettivamente 0,28541 g e 0,10298 g). Questa è la ragione per la quale sono state evidenziate con colore azzurro le relative caselle. L’incertezza U’ar.2CS diventa 0,10. Quindi si arrotonda X al punto in cui si è verificato l’arrotondamento per l’incertezza, ossia 0,29. Il risultato e la sua incertezza diventa X ± U’: 0,29±0,10 g che equivale a 290±100 mg. Per il metodo C il risultato verrà presentato X ± U’: 0,29 ± 0,11 g che equivale a 290 ± 110 mg.

Sante 11312/2021

Il documento Sante 11312/2021, Appendix D. Example of rounding, reporting and interpreting results, è essenziale per i laboratori che analizzano i residui di pesticidi negli alimenti di origine vegetale. Offre linee guida per l’arrotondamento dei risultati riguardanti la concentrazione dei residui di pesticidi.

Le indicazioni riportate considerano i contenuti del documento NIST GLP 9 di cui al p.to [12] della bibliografia.
Con una concentrazione del residuo, in mg/kg, se la cifra successiva alla cifra da arrotondare nel risultato primario è

  • 0, 1, 2, 3 o 4: la cifra non cambierà quando viene applicato l’arrotondamento;
  • 5, 6, 7, 8 o 9: la cifra aumenterà di una unità quando viene applicato l’arrotondamento;

L’arrotondamento alle cifre significative va eseguito dopo aver calcolato il risultato.

Cifre significative aggiuntive possono essere registrate per analisi statistiche e quando si riportano i risultati nei test di competenza.

In alcuni casi, l’arrotondamento può essere definito o concordato con il cliente o parte interessata nel programma di controllo o monitoraggio.

Il valore dell’incertezza estesa viene sempre arrotondato per eccesso, a meno che (dopo l’arrotondamento della seconda cifra) la cifra non mantenuta sia 0.

Il valore dell’incertezza estesa deve essere riportato con lo stesso numero di decimali del risultato arrotondato.

Altre norme

In alcuni atti legislativi relativi al monitoraggio delle acque, sia superficiali che sotterranee, troviamo indicazioni su come esprimere i risultati delle analisi.

Nel DM 56/2009, paragrafo A2.8 Applicazione degli standard di qualità ambientale per la valutazione dello stato chimico ed ecologico, p.to 11:

"Il risultato è sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello standard (**)". 

Con il D.Lgs. 219/2010, all’Art. 78-quinquies, Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee, si assicura che i metodi di analisi, utilizzati dalle ARPA – APPA, ai fini del programma di monitoraggio chimico, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI – 17025:2005… (attualmente superata dalla UNI-EN ISO/CEI – 17025:2018). In altre parole, è fondamentale attenersi alle prescrizioni della norma sull’accreditamento.

Per la qualità delle acque destinate al consumo umano, nel D.Lgs. 18/2023 , allegato III, parte B: Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione, si riscontra:

"Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore di parametro ..."

Nel Webinar di cui al p.to [11] della bibliografia è stato precisato che la:

"Direttiva europea parla di cifre significative dei valori parametrici non definendo come individuarle (in alcuni casi non è immediato, es. 10, 60, 200. Vanadio 140 μg/l, lo zero è significativo? Senza una chiara indicazione, non è possibile stabilirlo). Pertanto, in fase di recepimento nazionale, si è preferito utilizzare le cifre decimali poiché inequivocabilmente identificabili (più facili da individuare)."

Conclusioni

Numerosi documenti, citati nella bibliografia e in atti normativi, offrono indicazioni su come esprimere i risultati di un’attività analitica. Questo aspetto è fondamentale per indirizzare il laboratorio di prova nella corretta presentazione del risultato, insieme all’incertezza estesa.

Nel documento, di cui al p.to [15] della bibliografia, in riferimento al controllo degli alimenti si sottolinea:

"È essenziale che l'interpretazione dei risultati analitici sia coerente se si vuole che vi sia equivalenza in tutta l'UE; senza questa coerenza, non vi è un'interpretazione uniforme della legislazione UE sugli alimenti e sui mangimi. A tale proposito sono state adottate disposizioni in alcune direttive UE al fine di garantire un'interpretazione uniforme dei risultati analitici. "

È stato sottolineato che il problema non è legato al campionamento o all’analisi, ma è di natura amministrativa. Pertanto, sono state adottate linee guida internazionali per l’uso dei fattori di recupero e per la valutazione dell’incertezza di misura.

È stato chiarito che le normative sui contaminanti negli alimenti e nei mangimi possono essere applicate anche ad altri ambiti relativi all’analisi di questi prodotti.

Considerando i potenziali problemi nell’interpretazione dei limiti massimi previsti dalla legislazione, sia da parte delle autorità che dei laboratori di controllo, è stato deciso di specificare il numero di cifre significative da utilizzare per esprimere i risultati analitici in modo uniforme.

E’ risaputo che vi sono differenze significative: si può scrivere, ad esempio:

1 mg/kg

1,0 mg/kg

1,00 mg/kg

Il legislatore, responsabile di stabilire i limiti massimi, dovrebbe essere pienamente consapevole di queste differenze.

ancora

Giò abbiamo riportato la regola voluta dal Legislatore nel DM 56/2009.

Pertanto, ad esempio, per la sostanza Alaclor, contenuta nella tabella 1A del citato decreto, presenta un SQA di 0.3 µg/l. Con le moderne strumentazioni si possono raggiungere performance analitici, espresse come LoQ, inferiori ad 1/3 dello SQA.

Se all’analisi si riscontra un valore di 0.14 con una U’ di 0.07 µg/l il risultato sarebbe presentato nel rapporto di prova come: 0.14 ± 0.07 µg/l.

Tale risultato, non coerente con SQA fissato dalla norma, imporrebbe il Laboratorio di esprimerlo come 0.1 ± 0.1 µg/l. In questo modo si perdono informazioni importanti per rispettare la volontà del legislazione. Diverso sarebbe stato con un SQA pari a 0.30 µg/l.

Qualora fosse appropriato per la precisione del risultato ottenuto, il Laboratorio potrebbe presentare il valore con una cifra significativa aggiuntiva rispetto a quanto indicato dalla normativa. Sarà poi compito di chi esamina i risultati ambientali applicare le approssimazioni necessarie.

Nel documento citato al punto [14] della bibliografia sono forniti indirizzi per l’esecuzione dell’analisi di conformità tra i risultati di analisi e/o misure, considerando l’incertezza di misura, e il valore limite stabilito dalla normativa. Questo documento analizza in dettaglio le modalità di presentazione dei risultati analitici, con particolare attenzione al numero di cifre decimali da utilizzare nel confronto con i limiti.

Alcune norme

  • Decreto 14 aprile 2009, n. 56 – Regolamento  recante “Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici  e  l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica  delle norme tecniche del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante  Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’art.75,  comma 3, del decreto legislativo medesimo”;
  • Decreto Legislativo 10 dicembre 2010 , n. 219 – Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
  • Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
  • Regolamento (CE) N. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;
  • Regolamento (UE) N. 836/2011 della Commissione del 19 agosto 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;
  • Regolamento (CE) N. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
  • Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;
  • Regolamento (CE) N. 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari;

Per saperne di più

  • Ministero della Salute, https://www.salute.gov.it/portale/home.html
  • ISS, Istituto Superiore di Sanità, https://www.iss.it/
  • Accredia, L’Ente Italiano di Accreditamento, https://www.accredia.it/
  • Eurachem, https://www.eurachem.org/
  • European Accreditation, https://european-accreditation.org/about-ea/who-are-we/

Bibliografia

[1] R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro – Analisi Chimica, Moderni metodi strumentali, ESU Zanichelli;

[2] Murray R. Spiegel, Statistica, Collana Schaum, teoria e problemi, Etas Libri

[3] John R. Taylor, Introduzione all’analisi degli errori, Lo studio delle incertezze nelle misure fisiche, Zanichelli

[4] Incertezza di misura, Orientamenti ed aspetti pratici, Analisi chimiche, Dr. Piero Anichini

[5] Analytical Quality Control and Method validation procedures for pesticides residues analysis in food and feed, Sante 11312/2021 v2

[6] UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura

[7] EA, EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing, EA-4/16 G:2003

[8] JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) – Evaluation of measurement data — Guide to the
expression of uncertainty in measurement

[9] ILAC-P14:09/2020 ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration

[10] Accredia, Risultato di misura e sua corretta presentazione, Federico Marengo, Paola Pedone, Torino, 23 febbraio 2023

[11] Accredia, F. Pecoraro, Stato degli accreditamenti per le finalità del D.lgs. 18/2023, Materiali presentati in occasione del webinar organizzato dal Dipartimento Laboratori di prova di Accredia, che si è svolto su piattaforma ZOOM il 07 marzo 2024.

[12] NIST GLP 9; Good Laboratory Practice for Rounding Expanded Uncertainties and Calibration Values, 2019

[13] Sante 11312/2021 Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed, Supersedes Document No. SANTE/2019/12682.

[14] Ispra, Criteri condivisi del sistema per la stima e l’interpretazione dell’incertezza di misura e l’espressione del risultato, Linee guida SNPA 34/2021;

[15] Report on relationship between analytical results, measurements uncertainty, recovery factors and the provisions of EU Food And Feed legislation, with particular reference to community legislation concerning;

Note:

(*) definizione di reporting limit (RL), tratto dal documento di cui al p.to [5] della bibliografia: “Il livello più basso a cui i residui saranno segnalati come numeri assoluti. È uguale o superiore al LOQ. Ai fini del monitoraggio dell’UE, laddove i campioni per le indagini vengono analizzati nell’arco di un periodo di 12 mesi, lo stesso RL dovrebbe essere raggiungibile durante tutto l’anno.”

(**) Con standard si deve intendere lo standard di qualità ambientale;

E’ stato utilizzato Google Traduttore per le trasferire concetti dalla lingua inglese a quella italiana.

L’immagine che accompagna il presente articolo è stata realizzata dall’Autore con l’impiego dell’app Gemini.

Aggiornato al: 09 dicembre 2024

Autore: Marco Morelli