Alimenti: una nuova norma sul controllo ufficiale

Le novità del Decreto Legislativo n. 27/2021

Con “alimenti: una nuova norma sul controllo ufficiale” si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 27/2021, entrato in vigore il 26 marzo 2021. E’ una norma necessaria per adeguare e raccordare la normativa italiana in vigore al contenuto del Regolamento UE 2017/625.

Con la Legge n. 117/2019 il Governo Italiano ha la delega per adottare le norme per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti normativi dell’UE.

Il Decreto Legislativo n. 27/2021 è il primo di 4 decreti e si colloca nella logica operativa di armonizzare i controlli dell’intera filiera agroalimentare.

Dalla data di emissione, 11 marzo 2021, immediatamente il D. Lgs. 27/2021 ha fatto parlare di sé infatti tra gli scopi del decreto c’è quello di cancellare altre norme nazionali incompatibili e coordinare e riordinarne altre residue (vedi articolo 18).

Alimenti una nuova norma sul controllo ufficiale e Legge 283/1962

Tra le norme cancellate anche la conosciuta Legge 283/1962 con la sola esclusione degli articoli: 7, 10 e 22. L’effetto è quello di depenalizzare i reati previsti dagli artt. 5, 6, 12 e 12bis.

Si ricorda che la legge 283/1962 riguarda la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. La Legge 283/1962 con l’articolo 10 punisce con l’ammenda chi:

  • produce
  • vende
  • o mette in commercio

sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad avvolgere le sostanze stesse.

Nel documento di cui al punto [1] della bibliografia si legge: questo “articolo 18” elimina con un vero e proprio «colpo di spugna» un universo normativo che costituisce (o meglio: costituiva) un intero “livello di tutela” del diritto penale della sicurezza agroalimentare.

Nel dettaglio si riportano gli articoli 5 e 6 della citata L. 283/1962:

articolo 5
E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere,  detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o  comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
 a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di  qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
 b) in cattivo stato di conservazione;
 c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal  regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; (1)
 d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive,  ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un  preesistente stato di alterazione;
 e) (2) ;
 f) (3).
 Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà  essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di  truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;
 g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con  decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza  l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di
 autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
 h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione  delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per  l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun
 prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e  l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve  intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari
 immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

 (1) Per i limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande, vedi l'Ordinanza 11
 ottobre 1978.
 (2) Lettera soppressa dall'art. 3, L. 26 febbraio 1963, n. 441.
 (3) Lettera soppressa dall'art. 57, comma 2, L. 19 febbraio 1992, n. 142, a partire dalla data di entrata in vigore del
 provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1° luglio 1992.

articolo 6 (1)
La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari  immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a
 controllo e a registrazione come presidi sanitari (2)
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.
...

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L. 26 febbraio 1963, n. 441.
(2) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514, a decorrere dal sessantesimo giorno
 successivo alla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sulla notizia di abrogazione di alcuni articoli della L. 283/1962 causati dall’articolo 18 del D. Lgs. 27/2021, studiosi ed operatori del settore si sono messi in allerta perchè la L. 283/1962, dall’entrata in vigore ad oggi, ha permesso di perseguire e sanzionare importanti illeciti nel campo alimentare.

In altre parole: chi vende, distribuisce o detiene per vendere alimenti:

  • mal conservati
  • carenti di condizioni igienico-sanitarie (es.: in presenza di cariche microbiche)
  • con aggiunta di additivi o coloranti non autorizzati,
  • contenenti prodotti fitosanitari non autorizzati all’uso sul prodotto o superiore ai limiti massimi di residuo,
  • ecc.

non sarà più perseguito dal punto di vista penale.

Di fatto è stato apportato un indebolimento del sistema sanzionatorio per la sicurezza agroalimentare e quindi pregiudizievole per il consumatore.

Alimenti una nuova norma sul controllo ufficiale e Decreto Legge n. 42/2021

Il 25 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 42: “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia
di sicurezza alimentare”
.

Il decreto è stato emanato per adottare “Modifiche urgenti all’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27“. Tale norma, prima dell’articolato riporta:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legislativo  n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori
relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria
penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori.

In effetti il Legislatore ha voluto sanare un situazione che molti auspicavano, che poteva determinare un vuoto legislativo in attesa delle nuova norma in materia di illecito agro alimentari in discussione al Parlamento Italiano.

Con soddisfazione possiamo affermare che il Decreto Legge interviene limitando l’azione dell’articolo 18 del D. Lgs. 27/2021 che, dal 26 marzo, avrebbe causato l’abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla Legge 283/1962, in materia di sicurezza alimentare.

In questo modo la produzione e la vendita di sostanze alimentari e bevande conservano la tutela sanzionatoria, penale e amministrativa, senza alcun pregiudizio della salute dei consumatori.

e ancora…

L’articolo 18 comma 1, del D. Lgs. 27/2021 oltre agli articoli 7, 10 e 22 della L. 283/1962 ripristina gli articoli: 5, 6, 8, 9, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, e 19 .

Il D.Lgs. 27/2021 ha abrogato (art. 18 comma d) anche il DPR 327/1980, in quanto regolamento di applicazione del L. 283/1962.

Il Decreto Legge 42/2021 al comma c) sana la situazione venutasi a creare dal D. Lgs. 27/2021. Infatti l’articolo 18 del D.Lgs. 27/2021 viene modificato ed il comma d) diventa:

sono abrogati i seguenti provvedimenti:
...
d): "decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande fatta salva l’applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni"

Pertanto, ad oggi, la Legge 283/1962 è vigente e costituisce ancora la norma a tutela della salute del cittadino.

A dire il vero il D. Lgs 27/2021 interviene anche su altri importanti aspetti: controperizia e controversia, metodi di campionamento dei vegetali per l’analisi dei residui dei pesticidi, trasparenza, ecc.

Tali argomenti saranno trattati in un prossimo articolo dal titolo: Campionamento vegetali che andrà ad aggiornare il precedente articolo, sempre sul campionamento, che faceva riferimento al DM 23.07.2003.

Norme di riferimento

  • Decreto Legislativo 27/2021
  • Decreto Legge 47/2021
  • Legge 283/1962
  • Legge 117/2019

Per saperne di più

  • Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it
  • Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, https://www.politicheagricole.it
  • Istituto Superiore di Sanità, https://www.iss.it/
  • Efsa, https://www.efsa.europa.eu/it

Bibliografia

[1] Il sortilegio di Von Kirchmann. Abrogati (nottetempo) i reati alimentari della l. n. 283/1962, Sistema Penale, Francesco Diamanti
[2] Alimenti. Abrogazione norme penali, 15 marzo 2021, sito internet https://lexambiente.it
[3] Il Sole 24 ore, Sicurezza alimentare, la vendita di sostanze contaminate non sarà più reato, Daniele Piva, 17 marzo 2021
[4] Giurisprudenza Penale, Abrogata la Legge 30 Aprile 1962, n. 283: una scelta incomprensibile che rischia di aprire una voragine nel sistema degli illeciti alimentari, Edoardo Mazzanti
[5] Salvagente, Guariniello: “Le adulterazioni alimentari restino reato”, Valentina Corvino, 17 Marzo 2021
[6] L’allarme della Procura di Torino: “Grave abrogare legge su reati alimentari”, Marco Panzarella, 16 marzo 2021, sito internet: https://www.torinoggi.it/2021
[7] Sistema Penale, notizie, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge che impedisce l’abrogazione delle sanzioni penali e amministrative in materia alimentare di cui alla l. 283/1962, 26 marzo 2021

Aggiornamento del 12 aprile 2021

Autore: Marco Morelli