Trasmissione dei risultati dei pesticidi

Modalità per la trasmissione dei dati

Nel piano di controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale, il laboratorio incaricato si occupa della trasmissione dei risultati dei pesticidi al Ministero della salute.

Il Decreto del Ministero della sanità (allora si chiamava così) del 23/12/1992, aveva:

"recepito la direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui (LMR) 
di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti." 

La norma prevede che, ogni anno, il Ministero riceva i risultati dei controlli dei residui di pesticidi (indicati nel presente articolo con “i dati”).

Al punto 6 dell’allegato 1 del citato decreto si legge:

 ” La trasmissione dei risultati delle analisi dei campioni al Ministero della sanità deve 
essere effettuata periodicamente dai laboratori di analisi utilizzando la procedura 
automatica via rete telematica già operante presso i laboratori stessi, secondo le modalità 
previste dal decreto del Ministro della sanità 22.04.91 (G.U. n.139 del 15.6.91). 
In ogni caso, la trasmissione dei risultati analitici, relativi a ciascun anno, deve essere 
completata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle analisi.  
 Questo consente la successiva trasmissione alla CEE entro i termini temporali previsti.” 

Regolamento (CE) 396/2005 e trasmissione dei risultati dei pesticidi

Il Regolamento (CE) 396/2005 ha armonizzato i limiti massimi di residui (LMR) nei prodotti alimentari. Tale norma al considerando 33 si riporta:

”I risultati dei programmi nazionali di controllo devono essere comunicati alla Commissione, 
all'Autorità e agli altri Stati membri ed inclusi nella relazione annuale della Comunità”.

In altre parole il Reg. 396/2005 ha previsto la trasmissione dei dati al Ministero della Salute.

Regolamento (UE) 1274/2011

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 al considerando 8 riporta:

Gli Stati membri, la Commissione e l'EFSA si sono accordati su misure di applicazione, 
quali la Standard Sample Description (SSD), per la trasmissione dei risultati dell'analisi 
dei residui degli antiparassitari, conseguente all'invio di informazioni da parte degli Stati membri”. 

E ancora:

"la SSD comprende un elenco di elementi standardizzati di dati che descrivono le 
caratteristiche dei campioni o i risultati analitici, ad esempio, paese di origine, 
prodotto, metodo analitico, limite di rilevamento, risultato, ecc., la terminologia 
controllata e le norme di convalida per migliorare la qualità dei dati”.

Regolamento CE 178/2002

Il Regolamento (CE) 178/2002 ha istituito l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che tra i suoi compiti:

“… raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza 
dei rischi… (articolo 22, comma 4) …” 
e 
“… ricercare, raccogliere, confrontare, 
analizzare e sintetizzare i dati scientifici e tecnici nei settori di sua competenza (articolo 23, punto e) …”.  

In altre parole, il Reg.396/2005 prevede che l’EFSA raccolga i dati del controllo dei residui negli alimenti prodotti dagli Stati membri.

EFSA e trasmissione dei risultati dei pesticidi

Seguendo le modalità di raccolta dei dati proposte da un gruppo di lavoro tecnico (TWG-DC)[a] [1], EFSA ha sviluppato un criterio armonizzato al quale i laboratori si devono attenere.

Il gruppo di lavoro TWG-DC ha preparato una linea guida sulla descrizione standard del campione e dei risultati analitici (SSD). Oltre ad un elenco di dati e terminologie standardizzate, la linea guida contiene regole di validazione per migliorare la qualità dei dati che consente in:

Immagine 1 predisposta dall’autore – fac simile di foglio integrativo
  • primo luogo ai laboratori, ossia i fornitori di dati
  • secondo luogo alle Regioni/Province autonome, il Ministero della Salute, EFSA e la Commissione Europea, ossia i destinatari dei dati,

di descrivere i campioni analitici, la conformità, le specifiche dei laboratori ed altre informazioni puntuali e di dettaglio.

Tutto questo ha consentito di impostare un modello armonizzato per la raccolta di una vasta gamma di informazioni utili per la valutazione della sicurezza di alimenti e mangimi e per la tutela del consumatore.

Fatto salvo qualche aggiustamento per raggiungere uno standard adeguato allo scopo, tali criteri sono stati riportati anche nei regolamenti successivi a quello di esecuzione (Reg. (UE) n. 1274/2011).

Raccolta e trasmissione dei risultati dei pesticidi

Per concretizzare la trasmissione dei dati al Ministero della salute, in primo luogo si procede alla raccolta preliminare dei dati. Il laboratorio incaricato raggruppa le informazioni previste, comprese quelle relative al campionamento. Tale attività è condotta dalle ASL [b], che mette in atto il piano disposto dalle autorità Regionali o dalle Province Autonome.

Per agevolare la raccolta dei dati, il Ministero della salute [c] ha suggerito di impiegare un “foglio integrativo” del verbale di campionamento, nel quale riportare le informazioni essenziali e necessarie per la trasmissione dei dati.

Foglio integrativo

Secondo le specifiche SSD, il foglio integrativo, che accompagna ciascun campione, integra le informazioni presenti negli altri documenti, ad esempio il verbale. Alcune delle informazioni presenti nel foglio integrativo sono:

- Descrizione Prodotto: identificazione del prodotto oggetto di campionamento
- Codice EFSA: è il codice riportato nell’allegato I del Regolamento (CE) 396/2005
- Metodo di Produzione: è necessario riportare se trattasi di
   . Biologica/Organica
   . Non Biologica
   . Lotta integrata
   . Metodo sconosciuto
- Trattamento del Prodotto: fra le possibili sono riportate quelle più utilizzate, con                                       riferimento al piano residui adottato. Fra queste:
   . Processo
   . Succo di frutta o vegetali
   . Produzione di Olio
   . Macinatura
   . Conserva/Frutta e Verdura
   . Produzione di Vino
   . Prodotto Disidratato
   . Prodotto Congelato
   . Prodotto Non Trasformato
   . Altro.
- Strategia di Campionamento - si fa riferimento a: 
   . Programma Coordinato Europeo o Campione Casuale
   . Campione di Controllo
   . Campionamento su sospetto o campione per prodotti in ambito regolamento CE 669/2009
-Tipo di Programma - si possono avere le seguenti casistiche:
   . Programma Ufficiale/Nazionale, K005
   . Programma Ufficiale Europeo, K009,
   . Campione che soddisfa il programma Ufficiale/Nazionale ed Europeo, K018
   . Programma alimenti importati Reg. (CE) n. 669/2009, K019
- Metodo di Campionamento: si fa riferimento alla Direttiva 2002/63/EC. 
   In Italia è stata recepita con DM 23/07/2003: il codice è N009
- Punto di Campionamento - è necessario precisare se trattasi di:
  . Produzione Primaria,
  . Impianto di trasformazione,
  . Vendita all'ingrosso ed al dettaglio,
  . Attività di importazione
- Identificatore OSA: ossia l’Operatore Settore Alimentare, con indicazione Partita IVA e/o Codice Fiscale;
- Numero di Registrazione/Riconoscimento della sede del prelievo

Alcune voci previste dal SSD, offrono una maggiore possibilità di scelta rispetto a quanto riportato nel foglio integrativo, impostato e adottato per semplificare e favorirne l’utilizzo dai Laboratori.

Ministero della Salute e NSIS

A partire dal 01.01.2007, il Ministero della salute ha messo a disposizione uno specifico sito internet [c] per lo scambio di informazioni tra gli enti coinvolti.

Per il numero rilevante di dati (migliaia) e per limitare gli errori, con procedure complesse e onerose i laboratori estraggono dai loro sistemi informativi (Lims) i dati.

Immagine 2 tratta dal sito internet del Ministero della Salute [c]

Quindi, in secondo luogo, i laboratori, utilizzando questo sito internet, trasmettono i dati al Ministero e agli Assessorati alla Sanità delle Regioni/Province Autonome [2], i quali, possono accedere, consultare e, soprattutto, validare le informazioni.

Trattasi delle informazioni relative ai controlli eseguiti l’anno precedente a quella di invio. I laboratori caricano tutti i dati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

In altre parole il laboratorio predispone e carica un file in formato eXtensible Marked Language (XML) dalla sezione “Gestone Accoglienza Flussi” del NSIS e lo trasmette.

Trasmissione dei dati

Nel sito web del Ministero della salute sono disponibili istruzioni e linee guida. Servono per concretizzare l’aiuto ai laboratori nella complessa trasmissione dei dati che avviene in più fasi impegnando, per lungo tempo, i loro Tecnici:

°  Linee guida raccolta dati flusso Residui Prodotti Fitosanitari: è un documento 
    per la corretta compilazione dei campi dello SSD per i risultati dei controlli 
    dei residui di pesticidi in Alimenti
 ° Specifiche funzionali dei tracciati: specifiche tecniche per la trasmissione 
    dei risultati dei controlli
 ° Esempio file XML Pesticidi: per il Flusso Informativo Pesticidi
 ° Schema XSD Pesticidi: per la trasmissione dei dati
 ° file access per la verifica dei risultati
 ° Manuale utente - Responsabile della Trasmissione: Manuale contenente le
    istruzioni operative per l’utilizzo del sistema da parte del Responsabile della Trasmissione
 Nello stesso sito si trovano altre informazioni utili; ad esempio: 
 ° le Anagrafi di riferimento dell’EFSA integrate dal Ministero della Salute da utilizzare per 
    le raccolte dati, 
 ° le causali di errore riscontrate nelle raccolte degli anni precedenti.

Validazione dei dati

In conclusione e come già è stato anticipato, alle Regioni e le Province Autonome la validazione dei dati caricati dai laboratori sul sito del Ministero. Quest’ultimo, in una fase successiva ed in una specifica piattaforma, li estrae e li accorpa per l’inoltro ad EFSA.

Dal 2014, EFSA ha sviluppato un nuovo modello di raccolta dati (SSD2), per avere più informazioni e soprattutto di maggiore dettaglio [4],[5], [d].

Per saperne di più

Unione Europea, https://ec.europa.eu

Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, http://www.efsa.europa.eu

Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it

Norme di riferimento

Europee

• Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione del 7 dicembre 2011
• Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002

Nazionali


• DM 23 dicembre 1992
• Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327

Bibliografia

[1] Guidance of EFSA, Standard sample description for food and feed, European Food Safety Authority, EFSA Journal 2010; 8(1):1457

[2] Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 7 – Sicurezza e regolamentazione prodotti fitosanitari, Controllo Ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti, risultati in Italia per l’anno 2017

[3] Guidance of EFSA, Standard sample description for food and feed, European Food Safety Authority, EFSA Journal 2010; 8(1):1457

[4] The food classification and description system FoodEx 2 (revision 2), EFSA, 4 maggio 2015

[5] Use of the EFSA Standard Sample Description ver. 2.0 (SSD2) for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005, National Sanitary Veterinary and for Food Safety Authority of Romania (ANSVSA), 17 dicembre 2015


[a] TWG-DC: Technical Working Group on Data Collection

[b] Ministero della Salute, documento DGISAN 0015797- P-18042014

[c] Ministero della Salute: https://nsis-ids.sanita.it/

[d] FoodEx2 è un sistema completo di classificazione e descrizione degli alimenti per descriverli con più dettaglio nelle raccolte di dati in diversi settori della sicurezza alimentare.

Aggiornamento del 21 febbraio 2021

Autore: M.Morelli