Decreto 309 del 2011

Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili

Scopo della norma, decreto 309/2011, è quello di affrontare le contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili nei prodotti ottenuti con tecnica di produzione biologica normati con il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Legislatore ha considerato la necessità di precisare una soglia numerica di presenza di residui di prodotti fitosanitari oltre la quale non sia concedibile la certificazione di produzione biologica.

La soglia numerica rappresenta un riferimento e consente, altresì, un approccio omogeneo nell’attività di controllo.

Nella nota 13349 del 11.07.2011 si legge che “la soglia non rappresenta un limite massimo di residuo, ma un valore oltre il quale il prodotto non può essere certificato come biologico”.

Nota 9664 del 10.02.2016

Come specificato nella nota n. 9664 del 10.02.2016, il decreto, richiamando il Reg. 178/2002, conferma che si applica ad alimenti e/o mangimi. In altre parole il decreto non si applica a sostanze riscontrate nelle acque, nel terreno, nelle foglie, nelle sementi, nelle piante, ecc.

Qualora venga accertata la presenza di residui su alimenti e/o mangimi, spetta all’Organismo di Controllo (OdC) analizzare i risultati emersi dall’analisi e valutare:

  • la conformità delle tecniche di produzione alle norme sul biologico
  • rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati

Se i residui si trovano in matrici diverse da alimenti e/o mangimi, spetta all’OdC effettuare accertamenti atti a verificare:

  • l’origine della contaminazione
  • l’operatore abbia adottato le misure necessarie atte a prevenire il rischio di contaminazione accidentale

In caso di sospetta irregolarità si fa riferimento all’art. 91 del Reg. 889/2008 e in presenza di non conformità si considerano le indicazioni riportate nella nota n. 15962 del 20.12.2013.

Nella nota 9664 del 10.02.16 si chiarisce che il decreto (art. 2), si riferisce alla presenza di residui di pesticidi, in tutte le fasi di processo, ai prodotti agricoli vivi e non trasformati ed ai prodotti trasformati impiegati come alimenti e ai mangimi (art. 1).

Allegato I DM 309/2011 sulla contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili

Qualora sui prodotti biologici si riscontrassero residui di pesticidi si fa riferimento all’allegato al decreto 309/2011.

Questo allegato riporta che i prodotti fitosanitari, consentiti in agricoltura biologica, sono quelli dell’allegato II del Reg. (CE) 889/2008. Questo è coerente anche con il Reg. (CE) 834/2007 articolo 5.

Per questi pesticidi si applicano i LMR previsti dal Reg. 396/2005 per i prodotti ottenuti con tecnica di produzione convenzionale.


Soglia numerica

Per disporre di criteri uniformi nell’attività di controllo, il Legislatore ha introdotto la “soglia numerica” di 0,01 mg/kg quale limite inferiore per i pesticidi non presenti nell’allegato II del Reg. (CE) 889/2008 e con un uso autorizzato in agricoltura convenzionale.

Per valori di concentrazione sotto soglia, il Laboratorio, preposto al controllo ufficiale, esprime un giudizio di conformità alla norma del campione ed avvisa l’OdC per accertare eventuali cause di contaminazione del prodotto.

E’ compito dell’OdC verificare l’origine della contaminazione; lo deve fare con concentrazione dei residui oltre la soglia, che nei limiti della stessa per accertare l’eventuale volontarietà o causa accidentale della contaminazione.

Per contro, riscontrando su un prodotto biologico una concentrazione di residui non consentiti superiori alla soglia numerica, l’OdC non può rilasciare la certificazione di prodotto biologico anche in caso di contaminazione accidentale e
tecnicamente inevitabile.

Prodotti trasformati e/o compositi: contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili

Le contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili riguardano anche i prodotti trasformati e compositi.

Per tali prodotti si deve tener conto delle variazioni del tenore dei residui per le operazioni di trasformazione e/o miscela.

Nella nota 13349 del 11.07.2011 si riporta che la valutazione della variazione del tenore di residui di prodotti fitosanitari causate da trasformazioni e/o miscela deve essere fatta con le stesse modalità adottate per le sostanze attive responsabili di contaminazioni rilevati in prodotti ottenuti con tecnica convenzionale.

Nel Reg. 396/2005 ed in particolare negli allegati II e III, ci sono prodotti che contengono limiti di residui ma sono trasformati. Si fa riferimento al tè, infusioni di erbe essiccate, ecc.

Per tali prodotti e per i prodotti fitosanitari presenti nell’allegato II del Reg. (CE) 889/2008, si applicano i LMR del Reg. 396/2005 mentre per i prodotti fitosanitari non elencati nel Reg. (CE) 889/2008, ossia non ammessi in agricoltura biologica, si applica il valore soglia di 0.01 mg/kg. Come già sottolineato il valore soglia non è un LMR, ma bensì un valore di decertificazione del prodotto come biologico. Con presenza di residui ad un tenore concentrazione inferiore a 0.01 mg/kg, l’OdC deve verificare e documentare la contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile.

Fattori concentrazione/diluizione

Per altri prodotti alimentari, il riscontro di residui deve considerare specifici fattori di concentrazione o diluizione per effetto della trasformazione e/o miscela. L’Operatore deve valutare e dimostrare, caso per caso, le variazioni di concentrazione dei residui dovuti alla trasformazione e/o miscela per valutare la contaminazione del prodotto, dandone evidenza all’OdC.

Per alcuni prodotti (vedi nota Ministero della Salute prot. 0014043-P del 11.05.2009) sono stati fissati specifici fattori di concentrazione/diluizione da applicare ai prodotti trasformati:

  • produzione di olio di oliva: per sostanze attive lipofile, fattore: 5x
  • peperoni essiccati: perdita di acqua nel processo di essicazione, fattore: 10x

Analogamente con la nota 37798 del 12.09.2013 si identificano i seguenti fattori di trasformazione:

  • peperoncino fresco – peperoncino essiccato: 10x
  • vino: produzione da uve da vino, fattore 1x (vedi Reg. 788/2012)

Con la nota 37790/AMPP/ToA.1 del 17.11.2014 si riportano altri fattori di trasformazione:

  • semi di girasole – olio; fattore 2.5x
  • farina di soia: fattore 1x
  • bacche di goji: fattore 4x

Nella nota 69856 del 16.10.15 si esplicita che nel caso di contaminazione di tipo accidentale, ed interessi esclusivamente le materie prime utilizzate, si applicano opportuni fattori di trasformazione, mentre è da ritenersi escluso in ogni altro caso.

Per prodotti compositi, costituiti non solo da prodotti biologici, è necessario tenere presente i limiti massimi di residuo (LMR) relativi alla frazione di prodotti non biologici.

Qualora si riscontrano residui di prodotti fitosanitari non più autorizzato nemmeno in agricoltura convenzionale, si ritiene opportuno ammettere l’applicabilità dei LMR previsti dal Reg. (CE) n. 396/2005.


Per saperne di più

  • Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it
  • Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), https://www.politicheagricole.it

Norme di riferimento

  • Decreto 309/2011
  • Nota 9664 del 10.02.2016
  • Nota 13349 del 11.07.2011

Bibliografia

[1] Decreto 309/2011 Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica

[2] Mipaaf, Nota 9664 del 10.02.2016 Richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione del DM 309/2011

[3] Mipaaf, Nota 13349 del 11.07.2011 DM 309/2011 – Criteri applicativi per i prodotti biologici trasformati

Aggiornamento del 10 febbraio 2021

Autore Marco Morelli